PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. L'Accademia ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica in qualità di attori doppiatori.
      3. L'Accademia ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche e alle esperienze nel campo del doppiaggio anche mediante pubblicazioni e la formazione di banche dati pubbliche e di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua e della cultura italiane.
      4. Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui ai commi 2 e 3, l'Accademia provvede all'organizzazione e al funzionamento di adeguati centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e teatri di posa e corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.
      5. La durata del corso accademico è stabilita in tre anni con i seguenti insegnamenti fondamentali:

          a) lingua e letteratura italiane;

          b) due lingue straniere, di cui almeno una del ceppo latino;

          c) diritto civile;

          d) diritto delle telecomunicazioni;

          e) diritto internazionale pubblico e privato;

 

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          f) diritto d'autore;

          g) storia del cinema;

          h) storia del teatro;

          i) organizzazione del doppiaggio;

          l) recitazione e dizione.

      6. Fermi restando gli insegnamenti indicati al comma 5, il programma di insegnamento, la sua articolazione e i particolari requisiti per l'ammissione sono adottati con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Sono altresì adottate con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) le norme di accesso all'Accademia;

          b) le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica e al trattamento di quiescenza del personale medesimo.

      8. Per la copertura delle vacanze di organico si provvede mediante le procedure di cui al capo III del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      9. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di «esperto nella disciplina del doppiaggio».

Art. 2.

      1. Lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto

 

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con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
      2. Sono organi dell'Accademia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, nominato ai sensi del comma 5. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

          a) il presidente dell'Accademia;

          b) quattro esperti del doppiaggio;

          c) un rappresentante di cinecittà Holding spa;

          d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

      5. Gli esperti di cui al comma 4, lettera b), scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo fra gli autori, gli attori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, i tecnici e i produttori, sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le

 

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attività culturali, sentito il parere della commissione consultiva per il cinema. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato a un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. I revisori dei conti compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore generale:

          a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione e il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi;

          b) dirige il personale;

          c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

      8. La gestione finanziaria dell'Accademia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce e approvato dal Ministro per i beni e le

 

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attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell'Accademia, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento deve tenere conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
      9. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tale caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      10. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo approva, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.